BRUNO CARDINI

Libera_mente

PFAS Ordinanze illegittime

Come trasformare i Sindaci in Podestà senza assumersi alcuna responsabilità

Il 29 Aprile 2014 la Giunte Regionale del Veneto approvò una delibera (DGR nr. 618) in cui, in un allegato, riportava prescrizioni verso i Comuni che testualmente si riportano:

In via precauzionale, al fine di tutelare la salute della popolazione si rende necessario che i Comuni assumano immediatamente un’ordinanza sindacale ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 con la quale si ordina a tutti i cittadini utilizzatori di pozzi privati per uso idropotabile personale o per produrre alimenti, di provvedere ad effettuare e produrre le analisi delle acque prelevate dai pozzi (indipendentemente dagli altri adempimenti necessari comunque previsti da norme statali e regionali in materia di utilizzo dei pozzi, denuncia, comunicazione, concessione). La medesima ordinanza vale per tutte le imprese/aziende agricole o agro-industriali che producono alimenti utilizzando direttamente acqua di pozzo.

Corre obbligo qui ricordare e chiarire alcune cose:

  1. L’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 ì, al comma 4, assegna al Sindaco il potere di emenere orfìdinanze, per l’art. 50 il Comune, non esiste. Quindi delle due l’una: o chi ha scritto la cosa sopra è un somaro ragliante o ha volutamente impostato un obbligo contestabile per togliersi dalle responsabilità
  2. Una ordinanza sindacale ha valore penale; in altri termini lo Stato assegna ai sindaci una funzione sostitutiva del Parlamento in caso di urgenza, necessità in sede locale; il rispetto dell’ordinanza è tutelato dall’art. 65’ del codice penale che testualmente si riporta:

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene), è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.         
Si ricorda che un reato penale prevede la procedibilità obbligatoria

  1. Il D.Lgs. 267/2000, al comma 5 prevede: In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu' ambiti territoriali regionali.

Come appare evidente dalle norme qui pubblicate il potere del Sindaco (non del Comune) è limitato a emergenze di salute pubblica di carattere esclusivamente locale; ma l’emergenza deve essere definita, conclamata, contingente e urgente. Non può essere emergenza una generica ricerca delle concentrazioni di PFAS nei pozzi privati.

 

L’allegato prosegue:

L’ordinanza deve contenere: i parametri da ricercare; i criteri di campionamento da rispettare e la metodologia da utilizzare per le analisi; le scadenze entro le quali vanno prodotte le analisi, che vanno comunque acquisite con la massima tempestività.

Nell’ordinanza deve essere data informazione ai cittadini e alle imprese interessate circa i laboratori di analisi chimiche e microbiologiche, anche privati accreditati, presso cui rivolgersi per effettuare le analisi. I laboratori devono essere accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e loro eventuali successivi aggiornamenti. Gli stessi verranno informati che, laddove possibile, previo accordo con il gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), potranno rivolgersi al servizio analisi del gestore del S.I.I. a prezzi calmierati.

In altri termini, se non abbiamo capito male, ma viste le reaziono crediamo di aver capito benissimo: il privato deve effettuare a proprie spese una analisi delle acque rivolgendosi a una lista di laboratori –nella maggior parte privati- proposti dalla Regione o dai comuni.

E’ necessario ricordare quali erano le norme e i comportamenti della struttura pubblica prima di questo delirio; chi scrive per 5 anni ha fatto controllo acque potabili: vi era un piano di monitoraggio acquedotti pubblici effettuato dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione di ogni USL e un piano di controlli estemporanei sugli acquedotti privati. Gli acquedotti di montagna e collina che attingevano a falde superficiali erano in primavera generalmente inquinati da nitriti per il letame sparso o per la marcita delle foglie. La struttura pubblica effettuava il campionamento con il consenso dei proprietari delle fonti, a proprie spese e successivamente comunicava al Sindaco eventuali contaminazioni e il Sindaco provvedeva a rifornire i cittadini di acqua potabile.

Sia con gli ufficiali sanitari dei Comuni che con le USL non è mai esistito un provvedimento che facesse obbligo al privato di analizzare l’acqua che questi beveva: era la struttura pubblica che operava questo accertamento nell’ambito di una prevenzione generale.

L’idea poi di caricare sui privati il costo delle analisi non sfiorava nemmeno la mente degli amministratori sia locali che regionali.

Non si può infino non notare che la Giunta Regionale oltre ad emettere un provvedimento che non aveva alcun fondamento giuridico trasforma i Sindaci in Podestà:

Anziché emettere una Legge Regionale (che sarebbe stata fondamento per l’emissione di ordinanza sincadali) emette un provvedimento (DGR) scalcinato e mal scritto che invita i Sindaci ad assumersi responsabilità gravissime (come detto il valore penale delle ordinaze) aventi anche profilo di conflitto di interessi